Divieto di usare la dicitura kefir d’acqua in etichetta. Sanzioni ai produttori inadempienti
Secondo la normativa Ue l’uso del termine kefir è legato esclusivamente ai prodotti lattiero-caseari. È concesso l’utilizzo solo nella lista ingredienti e nelle descrizioni di porcesso. I principali produttori italiani chiedono l’inclusione del kefir d’acqua nella deroga comunitaria per uso tradizionale e l’istituzione di un tavolo nazionale per definire regole chiare che tutelino il comparto.
Se nel linguaggio comune e nelle abitudini dei consumatori il termine “kefir” identifica, a seconda della specifica, sia la bevanda fermentata a base di latte sia quella a base d’acqua, per la legge europea la situazione è molto diversa: in Europa il kefir è solo quello di latte. Ne consegue che i produttori di kefir d’acqua dell’Unione europea non possono utilizzare tale dicitura come denominazione di vendita in etichetta. Il divieto viene sancito dal Regolamento Ue 1308/2013, un pilastro normativo dell’Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) dei prodotti agricoli, che definisce rigorosamente le denominazioni di vendita e le modalità di presentazione commerciale per ogni categoria. Tale Regolamento riserva l’uso del termine “kefir” esclusivamente ai prodotti lattiero-caseari (Allegato VII).
Tutto inizia dai granuli di kefir (tibicos) pronti per essere attivati. Per aromatizzare e aiutare la fermentazione, si aggiungono ingredienti freschi e naturali coe limone, zenzero e una fonte zuccherina
A distanza di diversi anni dall’entrata in vigore del Regolamento, la scorsa estate sono partiti dei controlli a tappeto da parte dell’Icqrf (Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste) su tutti i produttori di Kefir d’acqua con ispezioni dei siti e-commerce aziendali e, in alcuni casi, anche con visite in azienda.
A seguito dei controlli, ai principali produttori italiani di kefir d’acqua e di ceppi batterici legati al kefir sono arrivate dall’Icqrf- Masaf delle diffide, in cui si dava alle aziende un mese di tempo per modificare le etichette, le presentazioni commerciali e i materiali pubblicitari dei prodotti.
La contestazione? Kefir d’acqua non può essere utilizzata come nome del prodotto, ma eventualmente solo nella descrizione degli ingredienti e del processo produttivo. Questo perché il kefir d’acqua non può beneficiare della deroga prevista per i prodotti “la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale” poiché non è nell’elenco stabilito dalla Decisione della Commissione 2010/791/Ue richiamata dal Regolamento. Questa lista è frutto dell’indicazione di ogni stato membro dei prodotti da inserire nella deroga. L’Italia ha indicato: latte di mandorla, burro di cacao, latte di cocco e fagioli cannellini al burro (o denominazioni simili dove burro indica la consistenza). Va detto che comunque nessun Paese Ue ha indicato il kefir d’acqua.
Fermentazione primaria: i granuli trasformano l’acqua zuccherata in una bevanda probiotica.Fermentazione secondaria e imbottigliamento.
Con questa deroga, il legislatore europeo dimostra di sapere benissimo che esistono da tempo sul mercato prodotti non lattieri, ma che usano nella denominazione nomi riservati al latte, e che i consumatori non li confondono con il latte o derivati. Il kefir d’acqua però non compare in questo elenco ufficiale. Ecco quindi che quello che rappresenta un ragionevole escamotage legislativo per la coesistenza commerciale non risulta applicabile a questo prodotto, lasciando i produttori in un limbo normativo che l’Icqrf sta ora sanzionando.
Controlli anche in Francia
I controlli non hanno riguardato solo l’Italia, anzi in Francia la DGCCRF (l’autorità per la repressione frodi d’Oltralpe) ha avviato le contestazioni verso i produttori di kéfir de fruits e
kéfir d’eau già dal 2023. Tuttavia, a differenza di quanto sta accadendo in Italia, le diffide hanno generato una mobilitazione immediata e corale, anche per le maggiori dimensioni economiche delle aziende coinvolte. Nel gennaio 2024 la questione è approdata all’Assemblea Nazionale con un’interrogazione parlamentare per chiedere al Governo di fare chiarezza e aprire un dialogo con la Commissione europea. Inoltre, aziende come L’Atelier du Ferment (marchio Kéfirade):e Labo Dumoulin hanno scelto di non piegarsi alle diffide, continuando a commercializzare i propri prodotti come “kéfir de fruits” per difendere un appellativo parte della produzione artigianale tradizionale. Karma Kéfruit (Biogroupe): marchio storico di prodotti biologi, invece ha preferito cambiarlo da kéfir d’eau in kefruit a base di grains de kéfir.
Mentre in Italia e Francia l’applicazione del Regolamento europeo è rigorosa, in altri Paesi dell’Unione l’atteggiamento è molto più permissivo determinando delle disparità nella competitività commerciale tra le aziende europee del settore.
I produttori italiani chiedono regole chiare
I produttori italiani di fronte alle diffide si sono adeguati alla normativa. L’atteggiamento che hanno tenuto i principali player non è operare al di fuori della legalità, ma la richiesta è di avere un quadro normativo che riconosca l’identità specifica e la dignità commerciale di un prodotto millenario. Aziende come Tibi e Bionova chiedono al Masaf che l’Italia non si limiti alla repressione, ma si faccia promotrice di un approccio pragmatico a livello comunitario, sollecitando formalmente la Commissione europea affinché la denominazione “kefir d’acqua” venga inserita nell’elenco delle eccezioni per “uso tradizionale” previsto dalla Decisione 2010/791/Ue. Chiedono inoltre di avviare un tavolo tecnico di confronto nazionale che coinvolga produttori, università e stakeholder per definire protocolli di produzione e standard di etichettatura condivisi, garantendo così massima trasparenza ai consumatori e di promuovere un’azione congiunta con Paesi come Francia, Spagna e Belgio per superare l’attuale frammentazione e armonizzare le regole del mercato interno.