Se nel linguaggio comune e nelle abitudini dei consumatori il termine “kefir” identifica, a seconda della specifica, sia la bevanda fermentata a base di latte sia quella a base d’acqua, per la legge europea la situazione è molto diversa: in Europa il kefir è solo quello di latte. Ne consegue che i produttori di kefir d’acqua dell’Unione europea non possono utilizzare tale dicitura come denominazione di vendita in etichetta. Il divieto viene sancito dal Regolamento Ue 1308/2013, un pilastro normativo dell’Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) dei prodotti agricoli, che definisce rigorosamente le denominazioni di vendita e le modalità di presentazione commerciale per ogni categoria. Tale Regolamento riserva l’uso del termine “kefir” esclusivamente ai prodotti lattiero-caseari (Allegato VII).

A distanza di diversi anni dall’entrata in vigore del Regolamento, la scorsa estate sono partiti dei controlli a tappeto da parte dell’Icqrf (Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste) su tutti i produttori di Kefir d’acqua con ispezioni dei siti e-commerce aziendali e, in alcuni casi, anche con visite in azienda.

A seguito dei controlli, ai principali produttori italiani di kefir d’acqua e di ceppi batterici legati al kefir sono arrivate dall’Icqrf- Masaf delle diffide, in cui si dava alle aziende un mese di tempo per modificare le etichette, le presentazioni commerciali e i materiali pubblicitari dei prodotti.

La contestazione? Kefir d’acqua non può essere utilizzata come nome del prodotto, ma eventualmente solo nella descrizione degli ingredienti e del processo produttivo. Questo perché il kefir d’acqua non può beneficiare della deroga prevista per i prodotti “la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale” poiché non è nell’elenco stabilito dalla Decisione della Commissione 2010/791/Ue richiamata dal Regolamento. Questa lista è frutto dell’indicazione di ogni stato membro dei prodotti da inserire nella deroga. L’Italia ha indicato: latte di mandorla, burro di cacao, latte di cocco e fagioli cannellini al burro (o denominazioni simili dove burro indica la consistenza). Va detto che comunque nessun Paese Ue ha indicato il kefir d’acqua.

Con questa deroga, il legislatore europeo dimostra di sapere benissimo che esistono da tempo sul mercato prodotti non lattieri, ma che usano nella denominazione nomi riservati al latte, e che i consumatori non li confondono con il latte o derivati. Il kefir d’acqua però non compare in questo elenco ufficiale. Ecco quindi che quello che rappresenta un ragionevole escamotage legislativo per la coesistenza commerciale non risulta applicabile a questo prodotto, lasciando i produttori in un limbo normativo che l’Icqrf sta ora sanzionando.

Controlli anche in Francia

I controlli non hanno riguardato solo l’Italia, anzi in Francia la DGCCRF (l’autorità per la repressione frodi d’Oltralpe) ha avviato le contestazioni verso i produttori di kéfir de fruits e

kéfir d’eau già dal 2023. Tuttavia, a differenza di quanto sta accadendo in Italia, le diffide hanno generato una mobilitazione immediata e corale, anche per le maggiori dimensioni economiche delle aziende coinvolte.
Nel gennaio 2024 la questione è approdata all’Assemblea Nazionale con un’interrogazione parlamentare per chiedere al Governo di fare chiarezza e aprire un dialogo con la Commissione europea. Inoltre, aziende come L’Atelier du Ferment (marchio Kéfirade):e Labo Dumoulin hanno scelto di non piegarsi alle diffide, continuando a commercializzare i propri prodotti come “kéfir de fruits” per difendere un appellativo parte della produzione artigianale tradizionale. Karma Kéfruit (Biogroupe): marchio storico di prodotti biologi, invece ha preferito cambiarlo da kéfir d’eau in kefruit a base di grains de kéfir.

Mentre in Italia e Francia l’applicazione del Regolamento europeo è rigorosa, in altri Paesi dell’Unione l’atteggiamento è molto più permissivo determinando delle disparità nella competitività commerciale tra le aziende europee del settore.

I produttori italiani chiedono regole chiare

I produttori italiani di fronte alle diffide si sono adeguati alla normativa. L’atteggiamento che hanno tenuto i principali player non è operare al di fuori della legalità, ma la richiesta è di avere un quadro normativo che riconosca l’identità specifica e la dignità commerciale di un prodotto millenario. Aziende come Tibi e Bionova chiedono al Masaf che l’Italia non si limiti alla repressione, ma si faccia promotrice di un approccio pragmatico a livello comunitario, sollecitando formalmente la Commissione europea affinché la denominazione “kefir d’acqua” venga inserita nell’elenco delle eccezioni per “uso tradizionale” previsto dalla Decisione 2010/791/Ue. Chiedono inoltre di avviare un tavolo tecnico di confronto nazionale che coinvolga produttori, università e stakeholder per definire protocolli di produzione e standard di etichettatura condivisi, garantendo così massima trasparenza ai consumatori e di promuovere un’azione congiunta con Paesi come Francia, Spagna e Belgio per superare l’attuale frammentazione e armonizzare le regole del mercato interno.

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