Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha sancito il divieto di utilizzare il termine gin per identificare delle bevande che ne imitano il gusto ma analcoliche, stabilendo un importante precedente legale che avrà sicuramente delle conseguenze anche su altre tipologie di spirits alcohol free.
Con la sua sentenza nella causa C-563/24 | PB Vi Goods, la Cortesi è pronunciata in modo chiaro stabilendo che una bevanda priva di alcol non può essere legalmente commercializzata con la denominazione “gin”, neanche se accompagnata dall’indicazione “analcolico”.
La pronuncia arriva in seguito a un rinvio pregiudiziale da parte di un tribunale tedesco, che deve esprimersi sull’istanza di un’associazione per la lotta contro la concorrenza sleale che ha intentato un’azione contro la società PB Vi Goods per la vendita di un prodotto denominato “Virgin Gin Alkoholfrei” (Virgin Gin analcolico).
La denominazione “Gin” è legata all’alcol
Secondo l’associazione, e ora confermato dalla Corte, la denominazione “gin” è strettamente definita dal diritto dell’Unione. Il gin deve essere prodotto aromatizzando alcol etilico di origine agricola con bacche di ginepro, e la sua gradazione alcolica minima in volume deve essere del 37,5%.
La Corte ha stabilito che esiste un “chiaro divieto” nel diritto Ue di etichettare una bevanda come “gin analcolico” per il fatto stesso che non contiene alcol. L’aggiunta del termine “analcolico” è stata ritenuta irrilevante a tale riguardo. Questo divieto persegue due obiettivi fondamentali: proteggere i consumatori dal rischio di confusione sulla reale composizione del prodotto e tutelare i produttori di gin che rispettano i requisiti previsti dal diritto dell’Unione dalla concorrenza.
La Corte ha inoltre precisato che la libertà di impresa, sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non viene lesa, poiché il divieto non impedisce la vendita del prodotto in sé, ma solo la sua commercializzazione sotto un nome legalmente riservato a una specifica bevanda spiritosa.
La Corte di Giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, fornisce un’interpretazione del diritto Ue, ma non decide la controversia nazionale. Spetta al tribunale tedesco risolvere il caso in conformità con la decisione della Corte, ma questa decisione della Corte vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.





