Lo scorso 20 giugno il Consiglio dei ministri ha nuovamente rinviato l’entrata in vigore della cosiddetta Sugar tax facendola scivolare al 1° gennaio 2026. Assobibe accoglie con sollievo la notizia, ma per voce del presidente Giangiacomo Pierini auspica che in Parlamento si consideri uno slittamento di almeno un anno o la definitiva cancellazione di questa imposta, così da evitare alle imprese di ritornare in uno stato di incertezza nel giro di pochissimi mesi. “Il nostro è l’unico comparto su cui pendono due nuove tasse come la Sugar e la Plastic tax, non sostenibili per chi fa impresa nel Paese”.

Assobibe sottolinea inoltre che in Italia non è necessario contenere i consumi delle bevande analcoliche che sono stabili da anni, registrano un calo costante delle versioni zuccherate e rappresentano appena lo 0,9% del totale delle calorie quotidiane. Inoltre, negli ultimi anni, le imprese del settore hanno tagliato di oltre il 41% lo zucchero immesso in consumo attraverso i protocolli siglati con il Ministero della Salute e riformulato le ricette classiche a favore di versioni “light”.

Cos’è la Sugar Tax e come si applicherebbe

La Sugar tax in Italia, ufficialmente definita imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate, è stata concepita dal governo Conte 2. Il suo obiettivo primario, in linea con tendenze internazionali, è duplice: disincentivare il consumo di bevande considerate meno salutari per la cittadinanza, nell’ottica di contrastare obesità e patologie correlate, e generare nuove entrate fiscali per lo Stato. Nello specifico, l’imposta si applicherebbe sulle bevande analcoliche, diverse dall’acqua, edulcorate, ovvero contenenti edulcoranti (sostanze con potere dolcificante, siano essi zuccheri aggiunti o dolcificanti artificiali). La sua applicazione è prevista al momento della cessione da parte del produttore o dell’importatore, con un costo che verrebbe poi riversato sul prezzo finale al consumatore. Il calcolo dell’imposta si baserebbe sul grado Plato (ovvero la quantità di zuccheri disciolti), o in alternativa su una quota fissa per litro.

la normativa italiana (Legge di Bilancio 2020 e successive modifiche e rinvii) ha previsto il calcolo dell’imposta con due aliquote diverse a seconda del tipo di prodotto:
10 euro per ettolitro (cioè 0,10 euro al litro) per i prodotti finiti (bevande già pronte) e
0,25 euro per chilogrammo per i prodotti predisposti a essere usati previa diluizione (ad esempio, sciroppi concentrati).

Sono previste delle esenzioni per le bevande con un contenuto complessivo di edulcoranti inferiore o uguale a 25 grammi per litro (per i prodotti finiti) o 125 grammi per chilogrammo (per i prodotti da diluire).

Nota sulla trasparenza: l’infografica di apertura di questo articolo è stata generata tramite strumenti di Intelligenza Artificiale.

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