Assobibe ne chiede la cancellazione perché non riguarda solo il saccarosio ma anche i dolcificanti artificiali, annullando gli sforzi di iinovazione fin’ora fatti dalle aziende del settore.

Assobibe ne chiede la cancellazione perché non riguarda solo il saccarosio ma anche i dolcificanti artificiali, annullando gli sforzi di iinovazione fin’ora fatti dalle aziende del settore.
Lo scorso 20 giugno il Consiglio dei ministri ha nuovamente rinviato l’entrata in vigore della cosiddetta Sugar tax facendola scivolare al 1° gennaio 2026. Assobibe accoglie con sollievo la notizia, ma per voce del presidente Giangiacomo Pierini auspica che in Parlamento si consideri uno slittamento di almeno un anno o la definitiva cancellazione di questa imposta, così da evitare alle imprese di ritornare in uno stato di incertezza nel giro di pochissimi mesi. “Il nostro è l’unico comparto su cui pendono due nuove tasse come la Sugar e la Plastic tax, non sostenibili per chi fa impresa nel Paese”.

Assobibe sottolinea inoltre che in Italia non è necessario contenere i consumi delle bevande analcoliche che sono stabili da anni, registrano un calo costante delle versioni zuccherate e rappresentano appena lo 0,9% del totale delle calorie quotidiane. Inoltre, negli ultimi anni, le imprese del settore hanno tagliato di oltre il 41% lo zucchero immesso in consumo attraverso i protocolli siglati con il Ministero della Salute e riformulato le ricette classiche a favore di versioni “light”.
Cos’è la Sugar Tax e come si applicherebbe
La Sugar tax in Italia, ufficialmente definita imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate, è stata concepita dal governo Conte 2. Il suo obiettivo primario, in linea con tendenze internazionali, è duplice: disincentivare il consumo di bevande considerate meno salutari per la cittadinanza, nell’ottica di contrastare obesità e patologie correlate, e generare nuove entrate fiscali per lo Stato. Nello specifico, l’imposta si applicherebbe sulle bevande analcoliche, diverse dall’acqua, edulcorate, ovvero contenenti edulcoranti (sostanze con potere dolcificante, siano essi zuccheri aggiunti o dolcificanti artificiali). La sua applicazione è prevista al momento della cessione da parte del produttore o dell’importatore, con un costo che verrebbe poi riversato sul prezzo finale al consumatore. Il calcolo dell’imposta si baserebbe sul grado Plato (ovvero la quantità di zuccheri disciolti), o in alternativa su una quota fissa per litro.
la normativa italiana (Legge di Bilancio 2020 e successive modifiche e rinvii) ha previsto il calcolo dell’imposta con due aliquote diverse a seconda del tipo di prodotto:
10 euro per ettolitro (cioè 0,10 euro al litro) per i prodotti finiti (bevande già pronte) e
0,25 euro per chilogrammo per i prodotti predisposti a essere usati previa diluizione (ad esempio, sciroppi concentrati).
Sono previste delle esenzioni per le bevande con un contenuto complessivo di edulcoranti inferiore o uguale a 25 grammi per litro (per i prodotti finiti) o 125 grammi per chilogrammo (per i prodotti da diluire).
Nota sulla trasparenza: l’infografica di apertura di questo articolo è stata generata tramite strumenti di Intelligenza Artificiale.
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